
È stata depositata pochi giorni fa al Senato una nuova proposta di legge sui sindacati militari ( DDL 1542) ” Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo” a prima firma del Senatore Vincenzo D’Arienzo. Dopo aver analizzato la nuova proposta, emergono una serie di differenze rilevanti tra questa e il testo base adottato alla Camera dei Deputati.
La prima differenza riguarda il consenso preventivo del Ministro della Difesa alla volontà di costituire un sindacato. Nella proposta di legge in esame non è previsto alcun consenso e lo Statuto deve solo essere inviato al Ministero della Difesa.
Questo non dovrebbe escludere il controllo dei principi democratici, ma l’esame non è preventivo né pregiudica la costituzione del sindacato che, ovviamente, non può che ispirarsi “de facto” ai principi sanciti dalla Costituzione.
La seconda differenza, anch’essa molto rilevante, è quella che non esclude tra le materie di competenza dei sindacati, l’impiego del personale. Ad oggi vietata, viene compresa tra le materie che formano oggetto di concertazione, alla pari dei criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.
Vengono stabiliti anche due livelli di impegno in diverse materie: uno relativo alla contrattazione e un altro alla concertazione.
La nuova proposta, inoltre, a differenza del testo base conosciuto alla Camera dei Deputati, prevede:
- la disponibilità presso le Caserme di locali idonei per l’espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali;
- la possibilità di specifiche procedure di “raffreddamento” e di “conciliazione” per le controversie particolarmente complesse;
- anche la possibilità di costituire sindacati che coinvolgano più Forze Armate e/o Corpi di polizia ad ordinamento militare. Ciò “per evitare la parcellizzazione degli interessi”, spiega la proposta di legge;
- la costituzione dei sindacati sulla base di una proporzione percentuale di iscritti a valere sulla forza effettiva dell’intera Forza Armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o, per quanto concerne il sindacato di livello interforze, a valere sulla forza effettiva sommata. Non è stabilito, quindi, alcun limite riferito alle singole categorie;
- non sono previsti limiti alla rieleggibilità dei delegati sindacali, ma viene specificato che non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione;
- non sono previsti limiti ai distacchi ed ai permessi sindacali. Il numero si rimette ad un regolamento specifico assegnati sulla base dell’effettiva rappresentatività del personale. In ogni caso dai medesimi sono escluse le riunioni degli Organismi direttivi delle Associazioni;
- le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giuri
- sdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.
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